Subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico - Studio Legale Bronzini

Subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico

Subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico

Con la sentenza del 9 aprile 2019 n. 9866 la Corte di Cassazione è tornata su tema della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico.

La Suprema Corte, nel caso sottopostogli, dichiara la non configurabilità della natura subordinata di quattro rapporti di lavoro giornalistico e conseguentemente l’esclusione di relativi contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale di settore INPGI.

Con la pronuncia indicata è stato negata efficacia probante al contenuto del verbale ispettivo dell’ INPGI nel quale si rinvenivano le figure previste dal contratto di lavoro giornalistico, all’articolo 1, con riferimento alla figura del redattore ordinario per un giornalista ed all’articolo 2 Cnlg con riferimento alle figure dei collaboratori fissi per quanto riguarda gli altri professionisti o pubblicisti oggetto dell’accertamento ispettivo.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

L’Inpgi, attore, ha l’onere di provare la sussistenza di un vincolo di permanente disponibilità.

La Corte afferma che è l’attore, cioè colui che esercita una pretesa, a provare il proprio assunto (vale a dire la natura subordinata dei rapporti di lavoro). Ha ritenuto che tale prova non fosse desumibile dai verbali ispettivi né dalle dichiarazioni rese da terzi nei quali non era stato indicato alcun “fatto” o mansioni effettivamente svolte dai lavoratori ai fini dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva ed in particolare circa la sussistenza di un vincolo di permanente disponibilità.

La Corte rileva, inoltre, che i giornalisti oggetto del verbale ispettivo oltre ad inviare notizie alla redazione chiamata in causa, tra l’altro non quotidianamente, facevano lo stesso anche in favore di altre testate e comunque non avevano obblighi di presenza né assicuravano piena disponibilità.

Criteri per valutare il carattere subordinato della prestazione del giornalista.

Per la costante giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. fra le precedenti Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017):

il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale.

La medesima Corte ha altresì ribadito come:

costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo. Assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa

In definitiva, la Suprema Corte con la recente sentenza dell’aprile 2019 ha evidenziato, riassumendo, che il carattere subordinato nelle prestazioni di natura giornalistica si ha nel caso in cui:

  • il giornalista metta a disposizione le sue energie lavorative per fornire con continuità ai lettori articoli, notizie e rubriche di una specifica area dell’informazione, di cui assume la responsabilità;
  • l’editore può contare sulla disponibilità del giornalista per perseguire obiettivi editoriali anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra;
  • la prestazione sia organizzata in modo strutturale dalla direzione aziendale.

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