Con Sentenza del 15.07.2019 n. 18887 la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato al dipendente, a seguito del rifiuto di lavorare il giorno festivo infrasettimanale, in assenza di un accordo individuale con il datore di lavoro.
Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda un dipendente che è stato licenziato in quanto si è rifiutato di lavorare il giorno festivo infrasettimanale del 1° maggio per il quale era stata chiesta la prestazione lavorativa dal datore di lavoro il giorno prima di tale festività.
La legge 260 del 1949, e successive modifiche, stabilisce il diritto inderogabile del lavoratore di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose (con l’unica eccezione per il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, in presenza di “esigenze di servizio” che non permettano di usufruire di tale riposo). Non sussistono eccezioni se la festività cade in un giorno infrasettimanale ( cfr. Cass. 7.8.2015 n. 16592).
La Corte di Cassazione ha ribadito che
“il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale” (cfr. Cass. n. 21209 del 2016).
Viene specificato successivamente che
“Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtu’ di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo”.
La rinunciabilià al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (cfr. Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (cfr. Cass. n. 22482 del 2016 e Cass. n. 16634 del 2005).
I contratti collettivi, quindi: