Con ordinanza del 05.09.2019 n. 22294 la Corte di Cassazione ha stabilito che per avere il riconoscimento dell’indennità di cassa occorre verificare l’autonomia, la continuità e la non occasionalità nell’espletamento delle mansioni di cassiere.
In generale, l’indennità di cassa e maneggio di denaro è un istituto di fonte esclusivamente contrattuale e, per verificare se ricorrono le condizioni per averne diritto si deve far riferimento alla disciplina dettata dal Ccnl di riferimento applicabile al rapporto di lavoro.
Nel caso di specie una lavoratrice era addetta alla reception dell’azienda e aveva accesso alla cassaforte ove riponeva gli incassi, gestiva un piccolo fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione ed era addetta alla effettuazione della “quadratura giornaliera, settimanale e mensile” degli importi presenti in cassa.
Il c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro in questione (Ccnl Dipendenti Commercio) prevede che l’indennità di cassa e maneggio di denaro sia riconosciuta al dipendente qualora:
1. sia addetto con continuità ad operazioni di cassa;
2. sia pienamente responsabile della gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
La Corte di Cassazione rileva come la responsabilità della gestione di cassa è insita nel lavoro di cassiere e deriva dalla natura della prestazione dovuta.
Viene affermato infatti come ciò che rileva è verificare se:
l’attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l’esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario.
Precedentemente due Sentenze della Corte di Cassazione di febbraio e dicembre 2016 hanno rilevato più nel dettaglio che la responsabilità della gestione cassa, anche di carattere finanziario, è implicita in quell’attività svolta dal lavoratore in cui l’incasso sia la sua prestazione dovuta, normale o prevalente.
Detta responsabilità deriva direttamente dalla norma codicistica di cui all’art. 2104 cod. civ. la quale richiede che
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
In conclusione, l’orientamento espresso dall’Ordinanza in commento nonché il richiamo alle Sentenze della Cassazione del 2016 sottolineano che il cassiere che maneggia denaro e provvede all’incasso ha di per sé una responsabilità per tale attività derivata dalla norma codicistica la quale obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.