Giornalista e diritto di accesso agli atti Inpgi - Studio Legale Bronzini

Giornalisti diritto accesso atti Inpgi

Giornalista e diritto di accesso agli atti Inpgi

Con un’importante Sentenza dell’11.10.2019 n. 11793/2019 il Tar Lazio stabilisce che il giornalista, iscritto all’INPGI, può accedere agli atti di gestione dei fondi immobiliari e di investimento della Cassa di previdenza in quanto la stessa esercita un’attività di interesse pubblico.

Può fare istanza di accesso agli atti chiunque può dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Giornalista e diritto di accesso agli atti Inpgi

Nel caso esaminato dal Tar un giornalista, quale iscritto all’Inpgi, chiedeva l’accesso agli atti con cui l’Ente previdenziale aveva destinato i beni, di cui era proprietario, ad un fondo di investimento.

Il giornalista, in particolare, chiedeva tutta una serie di documentazione relativa alla gestione del patrimonio dell’Inpgi tra cui i decreti interministeriale autorizzativi, il contratto stipulato tra l’Inpgi e il Fondo, la perizia di stima del patrimonio e ogni atto correlato all’investimento comprensivo delle corrispondenze intercorse tra la Cassa, il Fondo immobiliare e i Ministeri competenti.

L’INPGI è affidatario di gestione di attività di pubblico interesse.

Il Tar, riprendendo due Sentenze del Consiglio di Stato del 2016 e del 2017 conferma che:

In materia di accesso agli atti, possono essere oggetto della pretesa:

– i documenti, posseduti da qualsiasi amministrazione e da soggetti a esse equiparate, con i quali si estrinseca il potere autoritativo;

– i documenti che, di contro, abbiano natura privatistica, ma solo qualora ineriscano all’attività di pubblico interesse perseguita dal soggetto passivo.

L’INPGI ha natura di fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato ma il patrimonio dell’istituto costituisce lo strumento mediante il quale è esercitata l’attività di pubblico interesse e ciò legittima l’invocazione del diritto di accesso agli atti.

Accesso sull’attività di diritto privato

Infatti, in  sede amministrativa, dovendosi tenere ferma l’esigenza di evitare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, si precisa che:

L’accesso sull’attività di diritto privato è ammessa anche in relazione all’attività posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, siano collegati a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante dalla intensa conformazione pubblicistica.

Deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, il nesso di strumentalità tra gli atti dei quali è richiesta l’ostensione pubblica e la posizione dell’iscritto alla cassa.

Il diritto di accesso agli atti è un diritto autonomo, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante la (eventuale) impugnativa dell’atto.

Non può negarsi il diritto alla conoscenza di atti sicuramente utili alla tutela di una posizione giuridica meritevole di tutela.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7 del 24.4.2012, ha affermato che:

Il generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio dell’ente, assume un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità collegabili ad una perdita finanziaria, specialmente se ingente.

L’associato quindi, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto “interessato”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 (così come modificato dall’art. 15 L. 15/2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni.

L’iscritto alla cassa di previdenza ha un sicuro interesse a conoscere gli atti che possono incidere fortemente sul patrimonio immobiliare dell’Ente stesso rischiando di pregiudicare la sua tutela previdenziale, con indubbi riflessi anche sulla sua aspettativa di trattamento pensionistico, anche se l’esistenza della perdita sia ancor tutta da dimostrare.


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