Il lavoro prestato nella giornata della domenica va sempre compensato.
La recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro del 10 dicembre 2024, n. 4452 stabilisce, in linea con precedenti giurisprudenziali, che:
“il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non espressamente economici”.
Per anni durante le contrattazioni sindacali per i rinnovi dei CCNL, ed in particolare per il rinnovo del CCNL Multiservizi – Imprese di Pulimento, veniva richiesto il riconoscimento, all’interno del contratto, di una maggiorazione per il lavoro domenicale anche quando lo stesso fosse ricompreso in turni ordinari, con riposo compensativo infrasettimanale.
La Suprema Corte, con questa sentenza ma in linea con sentenze del 2013 e del 2011, stabilisce che, salvo che la contrattazione collettiva non preveda una disciplina più favorevole (e non è il caso del CCNL Multiservizi – Imprese di Pulimento), il lavoratore ha in ogni caso diritto di essere compensato per la prestazione eseguita durante la giornata della domenica, in considerazione della particolare penosità del lavoro prestato in tale giorno.
Vero è, infatti, che la giornata della domenica canonicamente, per tradizione, per diffusa opportunità e per esperienza sociale, è considerato giorno da destinarsi ai propri interessi personali e tra questi quelli familiari, sociali e spirituali.
Il lavoratore che presta, per turni ordinari, la sua prestazione lavorativa nella giornata della domenica patisce il fatto di non poter realizzare in tale giorno i propri interessi umani, e tale patimento, sostiene la Corte Suprema, va conguagliato con una vera soluzione appagante ovvero con dei benefici in grado di poter compensare tale perdita.
La semplice traslazione del riposo in altra giornata infrasettimanale, qualora non accompagnata con altri vantaggi suppletivi anche di diverso ordine, non si traduce in una soluzione benefica in grado di soddisfare le richieste dei lavoratori domenicali di ottenere una forma di indennizzo a titolo di compensazione.
Quindi, al lavoratore domenicale deve essere riconosciuto un vantaggio suppletivo che può coincidere anche con un maggior numero di riposi, da aggiungere a quelli già previsti per le turnazioni.
Qualora poi il contratto collettivo nazionale non preveda tale quid pluris (sia in termini di remunerazione, di maggiorazione o di vantaggio suppletivo) il giudice del merito può riconoscere una maggiorazione sulla retribuzione anche in via equitativa che, nel caso di specie è stata quantificata con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria.