Controllo lavoro agenzia investigativa - Studio Legale Bronzini

Controllo lavoro agenzia investigativa

Controllo lavoro agenzia investigativa

Sempre più spesso ci si chiede se il datore di lavoro sia legittimato a dare incarico ad una agenzia investigativa affinché controlli i comportamenti dei lavoratori fuori dai locali aziendali, durante l’orario di lavoro. Sovente, infatti, la conseguenza di questi controlli sfocia in una sanzione disciplinare preludio di un licenziamento.

Lo Statuto del Lavoratori Legge 300/1970 agli artt. 2,3 e 4 prevede che non sia legittimo il controllo da parte del datore di lavoro dell’attività lavorativa del dipendente, con il solo scopo di verificare l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa. Detti controlli non possono essere eseguiti neanche per mezzo di agenzia investigativa.

Agenzia investigativa: quali controlli possono essere fatti

L’incarico all’agenzia investigativa è giustificato:

  • nel caso di avvenuto illecito e per esigenza di verifica del fatto;
  • in ragioni di sospetti o di ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzioni;
  • qualora i controlli siano finalizzati a verificare i comportamenti del dipendente lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale;
  • quando si sospetta che i comportamenti possano configurarsi in ipotesi di attività illecita, fraudolenta e di danno per il datore di lavoro.

Quanto sopra è legittimo purché queste azioni di controllo non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’articolo 3 dello Statuto.

Con sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – del 1.03.2019 n. 6174 viene statuito che:

i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli articoli 2 e 3 St. lav.

Agenzia investigativa pe sorvegliare dipendenti

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il dipendente si era allontanato in diverse occasioni dal posto di lavoro, senza timbrare il badge in uscita e, pertanto, lo stesso risultava presente sul luogo di lavoro. La società datrice di lavoro provvedeva a dare incarico ad un’agenzia investigativa al fine di accertare le cause dell’allontanamento. I rilievi vennero eseguiti dall’agenzia tramite foto e video in luoghi pubblici e pertanto non in violazione della privacy del dipendente. In ragione dei comprovati fatti acquisiti tramite report dell’agenzia investigativa veniva alla fine comminato il licenziamento disciplinare al lavoratore.

 

 

Per quanto riguarda attività lavorativa che si svolge non solo nei locali dell’azienda ma anche esternamente, proprio in ragione delle mansioni affidate al lavoratore , l’azienda può ricorrere comunque all’utilizzo dell’agenzia investigativa. Il lavoratore attesta normalmente in casi del genere la propria presenza al lavoro con un’unica timbratura giornaliera del badge, effettuabile nell’arco della giornata, di solito all’uscita del lavoro.

La Cassazione Sezione lavoro con Sentenza 4 aprile 2018, n. 8373 ha stabilito che è legittimo il licenziamento se:

Il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro, concernenti appunto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno della struttura aziendale.


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