La Corte di Cassazione Sezione lavoro con sentenza n. 30684 del 27 novembre 2018 si pronuncia sulla questione retributiva di una giornalista che ha svolto di fatto le mansioni di redattore corrispondente, per una Agenzia di Stampa, presso la sede estera di Parigi, ove risiede. La Corte, ha ritenuto che
alla stessa spettasse il trattamento economico previsto per i capi servizio, rilevando che la contrattazione collettiva stabilisce che il giornalista con la qualifica di redattore che lavori come corrispondente estero in determinate sedi (e così in quella di Parigi) ha diritto a tale trattamento.
Preliminarmente si evidenzia come tutti i gradi di giudizio in questione si siano incentrati sulla differenza sostanziale tra “corrispondente estero” e “redattore corrispondente” al fine statuire quale retribuzione sia applicabile. Da un lato vi è il “redattore corrispondente” (art. 11 del C.n.l.g.) e dall’altro vi è il “corrispondente estero” tour-court (figura prevista dall’art. 5 C.n.l.g., diverso dal “corrispondente semplice” di cui all’art. 12 della medesima contrattazione).
Dalla lettura coordinata degli articoli 5 e 11 del Contratto lavoro giornalistico si evidenzia che il secondo articolo riguarda la definizione del trattamento economico dei redattori, tra i quali, ai corrispondenti all’estero nelle capitali o grandi metropoli ivi indicate. Di analogo avviso si è pronunciata la Cassazione prima con sentenza n. 14784 del 2008 e poi con la n. 19199 del 2013.
La possibilità di equiparare il trattamento economico del capo servizio riservato al “corrispondente estero” al “redattore corrispondente” è ravvisabile nell’esperienza professionale occorrente, nella natura della prestazione svolta presso sedi di corrispondenza di particolare rilievo, senza che sia necessario essere isolati. Da sottolineare che l’art. 11 C.n.l.g. prevede quale condizione per l’attribuzione del trattamento economico di capo servizio che il giornalista operi e sia residente presso una delle seguenti città: Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli sia la Corte di Appello prima che la Cassazione dopo hanno stabilito è possibile negare ad un giornalista redattore corrispondente la qualifica di “corrispondente estero” ma qualora lo stesso abbia di fatto svolto mansioni di redattore presso la sede di Parigi (o altre indicate), e fosse lì residente, allora è legittimo il riconoscimento del trattamento economico di capo servizio.