L’intervista televisiva “in diretta”, stante la comunicazione al pubblico nell’immediatezza, presuppone che non si possa pretendere dal giornalista un controllo, seppur rapido, prima della diffusione. La sentenza del Tribunale di Roma, in sede civile, del 29 agosto 2018, n. 16682 ha confermato quanto già statuito dalle sentenze della Corte di Cassazione Penale prima nel 2008 e poi nel 2016.
Posto che non è possibile effettuare un controllo di ciò che ancora non si conosce e che non esiste in rerum natura (la dichiarazione non è stata ancora rilasciata), il giornalista non può verificare ex ante la verità, la fondatezza, la correttezza, la pertinenza delle dichiarazioni della fonte c.d. “non filtrata”.
Tuttavia, afferma prima la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3597 del 23.01.2008 e poi conferma sempre la Corte di Cassazione con Sentenza n. 24727 del 14.06.2016 che al giornalista
deve pur essere richiesta una qualche attenzione in eligendo, nel senso che, nella scelta del soggetto da intervistare, dovrà pur essere adottata una qualche cautela, che valga, sempre comunque entro i limiti del diritto-dovere di informare, ad evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente ne approfitteranno per commettere reati, non rispettando i limiti del diritto di cronaca o di critica.
Il giornalista dovrà scegliere, pertanto, il soggetto da intervistare con cautela e dovrà intervenire, se possibile, nel corso dell’intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.
In ragione di quanto sopra ai giornalisti si richiede, per quanto riguarda le interviste “in diretta”: