Maternità facoltativa

Maternità, astensione facoltativa dal lavoro

Il Dlgs. 151/2001 prevede, a tutela della maternità, periodi di astensione e permessi dal lavoro durante il periodo di gravidanza e successivamente alla nascita, fino a 12 anni di età del bambino. Nel quadro normativo di tutela della maternità posto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si iscrivono gli istituti dell’astensione obbligatoria della lavoratrice o congedo di maternità, dell’astensione facoltativa dal lavoro o congedo parentale, dei permessi per i controlli prenatali della lavoratrice gestante, dei permessi per allattamento e dei congedi per malattia del figlio.

L’astensione facoltativa o congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro con diminuzione o annullamento della retribuzione, di cui le lavoratrici e i lavoratori che siano divenuti da poco genitori possono godere nei primi anni di vita del figlio, previsto dal Dlgs. 151/2001 e successive modificazioni. Nello specifico, prima di passare alla disamina della disciplina dell’astensione facoltativa o congedo parentale, occorre delineare le differenze sussistenti tra la stessa e l’istituto dell’astensione obbligatoria o congedo di maternità.

Com’è facilmente intuibile dalle denominazioni dei due istituti, il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria, sussistendo un vero e proprio obbligo per la lavoratrice di astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa e un espresso divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice a qualsiasi attività lavorativa per il periodo previsto dalla legge. Il congedo parentale, invece, è una facoltà di astenersi dal lavoro concessa dall’ordinamento sia alla madre che al padre lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni. Il congedo parentale è concesso anche in caso di adozione o affidamento: in tali casi i genitori possono assentarsi dal lavoro entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.

Diritti di ciascun genitore

Ciascun genitore ha diritto all’astensione facoltativa a prescindere dal diritto dell’altro genitore. Al termine della fruizione del periodo di astensione obbligatoria, le lavoratrici madri possono esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo di congedo parentale previsto dalla legge. Hanno diritto a fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro tutte le lavoratrici subordinate, incluse le apprendiste e le socie di cooperative, nonché le dirigenti. L’astensione facoltativa è riconosciuta alle lavoratrici domestiche e alle lavoratrici a domicilio solo a determinate condizioni.

L’indennità di maternità è infatti riconosciuta alle lavoratrici domestiche solo se abbiano maturato un certo numero di contributi nei mesi precedenti la gravidanza. L’indennità è inoltre riconosciuta alle lavoratrici a domicilio a condizione che la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro affidato anche se non ultimato. Alcune limitazioni riguardano poi le lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, le quali, per poter fruire del congedo nel 1° anno di vita del bambino, devono aver maturato 51 giornate lavorative nell’anno precedente l’evento indennizzabile, mentre per poterne fruire negli anni successivi al 1° e fino ai 3 anni di vita del bambino, è necessario anche aver acquisito lo status di lavoratrice agricola con iscrizione negli elenchi agricoli.

Maternità facoltativa

Chi ha diritto al congedo

Hanno diritto al congedo parentale anche le lavoratrici autonome che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo e sempre che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’Inps riconosce infatti dal 1 gennaio 2012 le tutele di malattia e un congedo parentale di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino a tutte le professioniste, a tutte le lavoratrici parasubordinate, amministratrici, sindaci, revisori, venditrici “porta a porta” e co.co.co., a fronte di almeno 3 mesi di contributi versati. Quanto alla durata dell’astensione facoltativa, la stessa varia a seconda che a fruirne sia un solo genitore o entrambi.
Nel caso in cui a fruirne sia solo la madre, il periodo massimo di astensione facoltativa è di 6 mesi, da godere successivamente al termine del periodo di astensione obbligatoria. Se a fruirne è invece solo il padre, il periodo massimo di astensione è di 7 mesi dalla nascita del figlio. Nell’ipotesi di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo di astensione facoltativa totale per entrambi è pari a 11 mesi, nel rispetto dei limiti massimi di 6 mesi fruibili dalla madre e 7 mesi dal padre. Nel caso in cui a fruire dell’astensione facoltativa sia originariamente un solo genitore ed il secondo genitore si inserisca in un secondo momento, il periodo massimo di astensione totale è di 10 mesi o di 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi.
I periodi di astensione facoltativa riconosciuti a ciascun genitore possono essere continuativi oppure frazionati. L’ipotesi di astensione frazionata si verifica quando tra un periodo e l’altro viene ripresa l’attività lavorativa oppure vengono interrotti da ferie, malattia o assenze effettuate ad altro titolo; in questi ultimi 3 casi i giorni festivi, i sabati e le domeniche non sono computati nel periodo di astensione e non vengono indennizzati. L’astensione facoltativa può inoltre essere fruita su base oraria secondo le modalità previste nello specifico dai singoli contratti collettivi.

Congedo nel caso in cui il contratto collettivo non lo preveda

Nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro non disciplini le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale, il genitore può scegliere la fruizione giornaliera o quella oraria. In quest’ultimo caso è consentita l’astensione fino ad un massimo della metà delle ore medie lavorate giornalmente nel mese precedente a quello di godimento del congedo. La domanda di fruizione dell’astensione facoltativa deve essere inoltrata al datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di congedo parentale indicando data di inizio e di fine dell’astensione. La lavoratrice che intenda avvalersi dell’astensione facoltativa deve inoltre depositare domanda in via telematica collegandosi al sito dell’Inps indicando il periodo di astensione. Tale domanda deve essere poi consegnata in copia al datore di lavoro.

Il periodo di astensione facoltativa non è integralmente indennizzato. In origine l’indennità economica andava fino al terzo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi. Successivamente l’art. 9 D.Lgs. 80/2015 ha portato il periodo indennizzabile da 3 a 6 anni. L’ulteriore periodo fino ai 12 anni può essere indennizzato in tutto o in parte. Pertanto, fino a 6 anni di vita del bambino, al genitore è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo di 6 mesi. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di vita del bambino, al genitore in congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino, invece, al genitore non spetta alcuna indennità.

La retribuzione media giornaliera utile per il calcolo del congedo parentale, viene determinata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.

Per le lavoratrici autonome e parasubordinate l’indennità é calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro per i lavoratori a progetto o parasubordinati dell’anno precedente alla fruizione del congedo e della retribuzione convenzionale prevista per l’anno del congedo per i lavoratori autonomi.


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