Mobbing. Singole condotte e intento persecutorio - Studio Legale Bronzini

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Mobbing. Singole condotte e intento persecutorio

Con un’ultima pronuncia del 03.05.2019 n. 11739 la Corte di Cassazione ha riconosciuto come “ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica”.

Il caso trattato dalla Corte di Appello prima (con sentenza n. 403 del 14.07.2018) e Corte di Cassazione poi, ha visto come ricorrente una professoressa dipendente del Ministero dell’Istruzione, presso un Istituto tecnico, la quale ha richiesto una pronuncia di risarcimento danni da mobbing perpetrato nei suoi confronti dalla dirigente scolastica dell’Istituto.

Definizione del mobbing

Preliminarmente la Corte di Appello richiama la definizione giurisprudenziale del mobbing precisando che alcuni comportamenti possono dare luogo a responsabilità datoriale anche in assenza dell’intento persecutorio.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, per “mobbing” si intende comunemente (cfr. Cass. Sent. n. 3785 del 2009; Cass. Sent. n. 24029 del 2016):

una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:

  1. la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

  2. l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

  3. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;

  4. la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Risarcimento del danno per mobbing

Più di recente, una significativa evoluzione giurisprudenziale (Cass. Sent. n. 18927 del 05/11/2012) è stata inoltre segnata dal principio secondo il quale:

nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati – esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.

Quando si configura il mobbing

Pertanto, in generale, ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante va ricercato non nell’illegittimità delle singole condotte bensì nell’intento persecutorio che li unifica (Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n. 26684; 27/11/2018, n. 30673).

Ma pur nell’ipotesi di insussistenza di un intento persecutorio – e quindi di inconfigurabilità di una condotta di mobbing – il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati in sé vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, produttivi di responsabilità per il danno da questi patito alla propria integrità psicofisica.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso esaminato il giudice dell’Appello non ha omesso l’esame dell’elemento soggettivo del mobbing ma lo ha anzi positivamente accertato, affermando che nei confronti della lavoratrice era stata attuata una condotta mobbizzante, alla luce della palese pretestuosità delle tre sanzioni disciplinari e della complessiva condotta della dirigente scolastica, come precisata in sentenza:

chiaramente non espressiva di un contrasto momentaneo ed episodico, ma frutto di un risentimento maturato nel tempo ed anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi.

Quando si può chiedere il risarcimento

Soltanto quale ulteriore ad autonoma ratio decidendi, la Corte di merito ha affermato che si erano comunque verificati comportamenti ingiustamente vessatori e mortificanti, anche di per sé preannunciatori di danni risarcibili. Dalle emergenze processuali è stato dichiarato innegabile:

– che nei confronti della professoressa era stata attuata una dannosa condotta mobbizzante;

– che si erano verificati comportamenti ingiustamente vessatori e mortificanti;

– che erano state erogate alla lavoratrice ben tre provvedimenti disciplinari ingiustificatamente offensivi e degradanti e che le dichiarazioni testimoniali ne evidenziavano la palese pretestuosità;

– che grave ed ingiuriosa appariva la circostanza dedotta dall’Istituto scolastico che la professoressa utilizzasse impropriamente i bagni delle alunne senza tenere conto della salute precaria della professoressa, nota alla scuola perché dichiarate dalla lavoratrice, che le impedivano di recarsi ai bagni dei professori situati in un altro piano con scale e senza ascensore;

– che erano ingiustificabili le richieste continue di visite fiscali al fine di verifica delle assenze per malattia della lavoratrice a causa di una grave patologia di cui la scuola ne era a conoscenza;

– che era ingiustificata la denigrazione della professionalità della professoressa alla luce delle positive qualità confermate dai testi;

– che era stato attuato dalla dirigente scolastica nei confronti della professoressa una condotta espressiva di un contrasto frutto di un risentimento maturato nel tempo e anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi;

– che la lavoratrice, come dimostrato, ha patito lesioni di interessi costituzionalmente protetti con conseguenze sia sul piano della salute (art. 32 Cost.) sia sul piano della lesione dignità umana e professionale della lavoratrice (art. 2 Cost.  e art. 4 Cost.).

Di quanto sopra è stato dichiarato che del danno subito dalla lavoratrice è responsabile il Ministero della pubblica istruzione e ricerca a causa dell’omessa vigilanza che avrebbe dovuto tenere sulla dirigente scolastica, materiale autrice della condotta mobbizzante, e dell’omesso adeguato intervento nonostante le reiterate segnalazioni pervenute dalla lavoratrice.


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