Nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo le tutele applicabili al lavoratore differiscono sensibilmente a seconda delle dimensioni occupazionali dell’azienda in cui lo stesso risultava impiegato. Ed infatti, le conseguenze del licenziamento illegittimo sono disciplinate nel nostro ordinamento distinguendo tra lavoratori impiegati da aziende di grandi dimensioni e lavoratori impiegati in piccole imprese.
Al primo gruppo appartengono i lavoratori impiegati da datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che occupano in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, ovvero nello stesso comune, più di quindici dipendenti (più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo) o, comunque, da datori di lavoro che occupano più di sessanta dipendenti sul territorio nazionale. Al secondo gruppo appartengono i lavoratori impiegati alle dipendenze di datori di lavoro che non integrano i predetti requisiti dimensionali. L’unico caso in cui è previsto per i lavoratori il medesimo regime di tutela, a prescindere dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, è quello in cui il licenziamento sia dichiarato nullo, discriminatorio ovvero inefficace perché intimato oralmente.
In tali ipotesi le conseguenze discendenti dal licenziamento illegittimo possono variare solamente in base alla data di assunzione del lavoratore che determinerà l’applicazione delle tutele di cui all’art. 18 L. 300/70 (cosi come modificato dalla L. 92/2012) ovvero delle tutele di cui al D. Lgs. n. 23/2015. Dunque, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo perché nullo, discriminatorio ovvero inefficace, a prescindere dalle dimensioni del datore di lavoro:
– I lavoratori assunti prima del 07.03.2015 hanno diritto, ex art. 18, commi 1 e 2, alla reintegrazione sul posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. In tali circostanze, inoltre, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
– I lavoratori assunti dopo il 07.03.2015 hanno diritto, ex art. 2, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 23/2015 alla reintegrazione sul posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quanto alle altre ipotesi di illegittimità del licenziamento, come si è visto, occorrerà dunque distinguere tra lavoratori impiegati in aziende di grandi dimensioni e lavoratori impiegati in piccole imprese ed ancora, per ciascuno dei suddetti gruppi, tra lavoratori assunti prima del 07.03.2015 e lavoratori assunti dopo tale data.
Pertanto, per ciò che riguarda i lavoratori impiegati in piccole imprese il licenziamento è considerato illegittimo ogniqualvolta è accertata l’assenza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo ovvero la violazione della procedura di cui all’art. 7 L. 300/70 e conseguentemente:
– I lavoratori assunti prima del 07.03.2015 hanno diritto, in applicazione delle tutele di cui all’art. 8 L. 604/66, alla riassunzione entro 3 giorni o, in alternativa, ad un’indennità risarcitoria di importo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
– I lavoratori assunti dopo il 07.03.2015 hanno diritto, in applicazione delle tutele di cui all’art. 9 D. lgs. 23/2015, in assenza di giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo, alla risoluzione del rapporto ed al pagamento di un’indennità pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non superiore alle 6 mensilità ovvero, in caso di violazione della procedura di cui all’art. 7 L. 300/70, alla risoluzione del rapporto ed al pagamento di un’indennità pari a ½ mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio e, comunque, in misura non superiore alle 6 mensilità. Tale ultimo regime di tutela si applica, per i lavoratori assunti dopo il 07.03.2015, anche in caso di violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2 L. 604/66.
Per i lavoratori impiegati in aziende di grandi dimensioni la tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo è particolarmente differenziata a seconda che il lavoratore licenziato sia stato assunto prima del 07.03.2015 o successivamente.
Per i lavoratori assunti prima del 07.03.2015 valgono le tutele di cui all’art. 18 L. 300/70 (cosi come modificato dalla L. 92/2012) e pertanto questi:
– In tutti i casi di mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo (per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa), di mancanza di giustificato motivo oggettivo (per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento), di violazione delle norme sul periodo di comporto avranno diritto alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. In tali circostanze, inoltre il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
– In tutti gli altri casi in cui, comunque, venga accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo avranno diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti nonché, in caso di assenza di giustificato motivo oggettivo, anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni;
– In tutti i casi in cui venga accertata la violazione dell’art. 7 L. 604/66, dell’art. 7 L. 604/44 o dell’art. 2 L. 604/66 avranno diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra le 6 e le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro;
Per i lavoratori assunti dopo il 07.03.2015 valgono le tutele di cui al D. lgs. n. 23/2015 e pertanto questi:
– Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, avranno diritto alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro, in tali ipotesi, è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
– In tutti gli altri casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, avranno diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
– Nelle ipotesi in cui il licenziamento è intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970 avranno diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Tutti i lavoratori impiegati in aziende di grandi dimensioni, sia che siano stati assunti prima del 07.03.2015 o successivamente, in caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro hanno facoltà di richiedere a quest’ultimo, in alternativa alla reintegra, il pagamento di un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto (o della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, per i lavoratori assunti dopo il 07.03.2015). La richiesta di pagamento di tale indennità deve essere fatta dal lavoratore entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziale o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore a detta comunicazione.