Con le ultime sentenze della Corte di Cassazione Sezione lavoro di maggio e giugno 2019 viene ribadito che il datore di lavoro, in merito alla sicurezza sul lavoro, ha l’obbligo non solo di adottare idonee misure di prevenzione ma anche di vigilare sull’uso di tali misure da parte dei dipendenti.
Nei casi esaminati dalla Suprema Corte i lavoratori, indennizzati dall’INAIL per incidenti accorsi sul luogo di lavoro, agivano in giudizio al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento del c.d. danno differenziale. Veniva richiesta l’affermazione della responsabilità datoriale per il mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ.
La sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’ art. 41, secondo comma, della Costituzione.
Di seguito i principi affermati dalle Sentenze della Corte Cassazione del 16.05.201 n. 13203, del 21.05.2019 n. 13643 e del 04.06.2019 n. 15167.
La lettura e l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare:
ma anche:
La Cassazione ha ritenuto sussistere l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio accorso al lavoratore, affermando che la responsabilità del datore di lavoro deriva quando:
Si sottolinea però che il lavoratore non deve aver avuto, nell’infortunio accorsogli, una responsabilità abnorme, inopponibile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.