Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro - Studio Legale Bronzini

Infortuni e responsabilità datore lavoro

Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

Con le ultime sentenze della Corte di Cassazione Sezione lavoro di maggio e giugno 2019 viene ribadito che il datore di lavoro, in merito alla sicurezza sul lavoro, ha l’obbligo non solo di adottare idonee misure di prevenzione ma anche di vigilare sull’uso di tali misure da parte dei dipendenti.

Nei casi esaminati dalla Suprema Corte i lavoratori, indennizzati dall’INAIL per incidenti accorsi sul luogo di lavoro, agivano in giudizio al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento del c.d. danno differenziale. Veniva richiesta l’affermazione della responsabilità datoriale per il mancato rispetto dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ.

Costituzione italiana e sicurezza del lavoratore

La sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’ art. 41, secondo comma, della Costituzione.

Di seguito i principi affermati dalle Sentenze della Corte Cassazione del 16.05.201 n. 13203, del 21.05.2019 n. 13643 e del 04.06.2019 n. 15167.

La lettura e l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare:

  • misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata;
  • misure generiche dettate dalla comune prudenza, che rappresentano lo standard minimo fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore

ma anche:

  • misure richieste in concreto dalla specificità del rischi;
  • misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all’esperienza e alla tecnica.

Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore

La Cassazione ha ritenuto sussistere l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio accorso al lavoratore, affermando che la responsabilità del datore di lavoro deriva quando:

  • l’evento danno sia riferibile a colpa del datore di lavoro per violazione degli obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica concretamente individuati;
  • il datore di lavoro abbia omesso il controllo/la vigilanza sull’effettivo utilizzo da parte del lavoratore dei dispositivi di protezione forniti;
  • il datore di lavoro abbia omesso di adottare misure protettive.

Si sottolinea però che il lavoratore non deve aver avuto, nell’infortunio accorsogli, una responsabilità abnorme, inopponibile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.


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