Con sentenza del Tribunale di Firenze – sezione lavoro – n. 549 del 06.10.2020 viene accertata la codatorialità di due società appartenenti alla stesso gruppo e conseguentemente vengono condannate in solido al pagamento di differenze di retribuzione in favore del lavoratore.
Il Tribunale nel caso in esame, a seguito di istruttoria orale e documentale, ha accertato che il lavoratore prestava la propria attività contemporaneamente ed indistintamente per due società per perseguire un interesse comune ovvero quello del gruppo societario a cui le singole società appartenevano.
La sentenza, partendo da un consolidato orientamento della Cassazione, afferma:
“La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.”
E ancora:
“Tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.”
Infatti ben può esistere esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro. (così Sentenze di Corte di Cassazione tra cui: Cass. n. 25270/2011, Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; Cass. 08/09/2016 n.17775).