Licenziamento del disabile per superamento periodo di comporto: illegittimo - Studio Legale Bronzini

Licenziamento del disabile per superamento periodo di comporto: illegittimo

L’ordinanza della Corte di Cassazione – sezione lavoro – n. 170 del 07.01.2025 conferma la giurisprudenza inaugurata con sentenza della stessa Corte n. 9095 del 2023, secondo la quale il licenziamento è illegittimo se irrogato ad un dipendente disabile per aver superato il periodo di comporto conteggiato sulla base delle norme applicabili ad un dipendente abile.

Il periodo di comporto è periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in corso di malattia-infortunio, stabilito diversamente nei singoli contratti collettivi per durata e arco temporale.

Nell’ordinanza in esame viene evidenziato che trattasi di discriminazione indiretta l’applicazione

“dell’ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità”

Il datore di lavoro, anche in base al diritto dell’Unione Europea, deve considerare i rischi di maggiore malattia del lavoratore disabile, dovuti proprio alla sua condizione di salute.

Infatti, rispetto a un lavoratore non disabile, il lavoratore disabile

“è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità, e quindi soggetto a un maggiore rischio di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere i limiti massimi di cui alla normativa pertinente”

La conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza – fa sorgere in capo al datore di lavoro l’onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento, tutte le informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia e le assenze per patologie correlate alla disabilità del dipendente siano connesse allo stato disabilità dello stesso.

Il datore di lavoro, quindi, deve, al fine di evitare il licenziamento, individuare i possibili accorgimenti ragionevoli per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e la piena eguaglianza con gli altri lavoratori (principi imposti, tra l’altro, dall’art. 3, comma 3bis del D.Lgs. n. 216 del 2023).

Qualora il datore di lavoro non adotti tutti questi accorgimenti e applichi gli stessi criteri di computo del periodo di comporto, generalmente previsti per tutti i dipendenti, anche al lavoratore disabile incorrerà

in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio”

Lo Studio Legale Bronzini ha ottenuto la dichiarazione di nullità di un licenziamento irrogato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore con disabilità, licenziato per superamento del periodo di comporto, con assenze per malattia correlate al suo stato di disabilità, sia in primo grado con Sentenza del Tribunale di Roma – sezione lavoro n. 1392/2024 del 25.03.2024 sia in secondo grado con Sentenza della Corte di Appello di Roma – sezione lavoro n. 3119/2024 del 01.10.2024.

Sentenza Corte di Appello di Roma – sezione lavoro 3119-2024 – Studio Legale Bronzini


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