Legge 104, cosa prevede
La legge del 5 febbraio 1992 n. 104 è nota come “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Alla disciplina originaria sono state apportate numerose modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed infine dal Decreto Legislativo13 aprile 2017, n. 66. La legge 104/1992 costituisce la disciplina di riferimento per la tutela dei diritti delle persone disabili.
Lo scopo cardine della normativa è garantire autonomia e integrazione sociale alla persona disabile e assistenza alle loro famiglie, assicurando loro un adeguato sostegno attraverso servizi di aiuto personale o familiare, nonché aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. La legge 104/1992 all’art 3 comma 1 delinea il proprio campo di applicazione definendo la persona portatrice di handicap come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
Condizione di handicap grave
L’art. 3 comma 3 L. 104/1992 definisce poi la condizione di handicap grave che si ha “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” Nel definire il campo di applicazione della normativa, occorre chiarire che la stessa si rivolge esclusivamente alla persone portatrici di handicap e non agli invalidi civili per i quali l’ordinamento predispone altre agevolazioni. La valutazione dell’invalidità civile si basa infatti sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale. L’art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale. La riduzione della capacità lavorativa è dunque il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Legge 104: riconoscimento dello stato di handicap
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap, secondo la definizione fornita dall’art 3 dalla Legge n. 104/92, esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta, nei confronti delle altre persone non affette da patologie invalidanti e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione è la causa. Per la sua valutazione dello stato di handicap si tiene conto dunque della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona è affetta.
Ne consegue dunque che, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, gli stessi non sono interdipendenti, potendosi ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di un’invalidità civile. La legge 104/1992 trova applicazione a tutti i soggetti che abbiano domicilio o stabile dimora nel territorio italiano e dunque anche agli stranieri e agli apolidi nonché ai familiari che assistono il soggetto portatore di handicap.
Al fine di ottenere i permessi e le agevolazioni previsti dalla legge il soggetto deve inoltrare domanda di riconoscimento della disabilità all’Inps on line, collegandosi al sito dell’istituto, oppure avvalendosi dell’assistenza di patronati. Prima della presentazione della domanda all’Inps per il riconoscimento della Legge 104, è necessario innanzitutto richiedere al proprio medico di base un certificato, dal quale emerga l’esistenza di un handicap con indicazione della sussistenza d’invalidità e dell’eventuale non autosufficienza, nonché le patologie da cui è affetto il richiedente. Tale certificato, denominato SS3, deve essere redatto dal medico su un apposito modello predisposto dall’Inps, ed inoltrato telematicamente, dal medico stesso all’Istituto. Il medico dovrà poi consegnare una ricevuta, col protocollo d’invio, all’interessato necessaria per la compilazione della domanda.
Domanda per avere la 104
La domanda deve essere presentata dall’interessato entro i termini di validità del certificato pari a 30 giorni decorrenti dalla data di rilascio dello stesso. Successivamente al depositato della domanda verranno fissati la data e l’orario della visita, i quali saranno visibili al richiedente nell’apposito portale del sito dell’Inps. L’appuntamento viene in ogni caso comunicato dall’Ente all’interessato tramite l’invio di una raccomandata.
In caso di impedimenti o imprevisti, l’interessato ha facoltà di richiedere la fissazione di un nuovo appuntamento. Nell’ipotesi in cui il richiedente non si presenti per effettuare la vista a due convocazioni, la domanda diventa inefficace. Se, invece, l’interessato non è in grado di presentarsi alla visita può richiedere un accertamento sanitario domiciliare: la richiesta deve essere inviata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico. La condizione di disabilità viene dunque accertata mediante una visita medica svolta dalle aziende sanitarie locali tramite una commissione operante presso ogni Asl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. La Commissione è inoltre integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
In seguito alla visita, dato che la procedura degli accertamenti sanitari è unica, la commissione medica può riconoscere, oltre al possesso dell’handicap (non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3), anche una determinata percentuale d’invalidità, o l’inabilità (cioè l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) o, ancora, la non autosufficienza e la conseguente necessità di accompagnamento.
Riconoscimento dello stato di handicap
Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la Commissione medica, il personale redige un verbale elettronico, contenente l’esito dell’accertamento. Nel caso in cui tale verbale sia approvato all’unanimità, dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps, lo stesso diventerà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti. Nell’ipotesi in cui il verbale venga approvato senza unanimità, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.
Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può essere soggetto a revisione: l’interessato dovrà, in tal caso, sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale. Lo stato accertato nel suddetto verbale può essere soggetto ad aggravamento: in tal caso l’interessato potrà richiedere l’aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap. Se l’handicap non viene riconosciuto, o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative, è possibile ricorrere avverso il verbale.
L’interessato che intenda proporre ricorso deve precedentemente sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio. La normativa è volta a garantire la cura e la riabilitazione della persona disabile ed appronta gli strumenti di tutela necessari ad assicurare l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa del disabile. In particolare in ambito lavorativo, assumono particolare rilevanza i permessi riconosciuti al disabile e alle persone che si occupano della sua assistenza, il diritto di rifiutarsi di prestare lavoro notturno, diritto a poter scegliere la sede di lavoro più vicina al rispettivo domicilio ed il divieto di trasferimento senza il consenso del lavoratore.
La legge 104/1992 prevede poi in favore del soggetto disabile ulteriori agevolazioni come il congedo straordinario, sgravi fiscali, deduzione integrale delle spese mediche, agevolazioni per l’acquisto di un’auto o di strumenti informatici, pensione anticipata.