Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine al rapporto lavorativo con il dipendente e costituisce una delle cause di estinzione del rapporto lavorativo. Più precisamente, il licenziamento è definito atto unilaterale recettizio in quanto la dichiarazione del datore di recedere dal rapporto di lavoro produce i suoi effetti solamente una volta giunta a conoscenza del lavoratore.
La comunicazione del recesso deve provenire unicamente dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante. Nel caso in cui il datore di lavoro coincida con una persona giuridica, il licenziamento deve essere comunicato dalla persona o dall’organo munito dei poteri per il compimento di tale atto.
Il licenziamento deve necessariamente essere comunicato al dipendente in forma scritta, a pena di inefficacia del recesso datoriale. La lettera di licenziamento, inoltre, deve contenere la specificazione dei motivi che hanno determinato il recesso del datore di lavoro. Ciò in quanto, nel nostro ordinamento, è richiesto che il licenziamento del lavoratore sia motivato cioè sorretto da una ragione giustificatrice che può coincidere con la giusta causa ovvero con il giustificato motivo soggettivo o oggettivo di licenziamento.
La motivazione del licenziamento
La motivazione fornita dal datore di lavoro deve essere specificata in maniera chiara ed esaustiva, in modo da consentire al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa. Solamente in ipotesi eccezionali, e tassativamente previste dalla legge, è consentito al datore di lavoro licenziare un proprio dipendente senza dover indicare una motivazione.
Trattasi del cosiddetto “recesso ad nutum” previsto per l’estinzione di rapporti di lavoro instaurati con:
- lavoratori domestici,
- lavoratori in prova (in tal caso il datore di lavoro può recedere senza motivazione e, senza preavviso, limitatamente al periodo di prova pattuito),
- atleti professionisti,
- dirigenti,
- apprendisti al termine del periodo formativo (a meno che non siano lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato),
- lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia o che abbiano superato i 70 anni di età.
Divieto di licenziamento e sue eccezioni
Nel nostro ordinamento sono, inoltre, previsti specifici divieti di licenziamento collegati a particolari situazioni in cui viene a trovarsi il lavoratore. In tali ipotesi è stabilità la nullità del licenziamento comunque comminato dal datore di lavoro.
In particolare è fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di vita del bambino. È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa della domanda e/o dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore, per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno di vita del bambino.
È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa di matrimonio ossia comunicato nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio stesso.
Non può, inoltre, essere licenziato il lavoratore infortunato o in malattia essendo allo stesso garantita la conservazione del posto di lavoro fino a tutto il periodo di comporto.
Infine, è considerato dalla legge discriminatorio, e quindi vietato, il licenziamento intimato per ragioni di credo politico o di fede religiosa ovvero a causa dell’appartenenza ad un sindacato o della partecipazione ad attività sindacali oppure ad uno sciopero ed anche il licenziamento intimato per motivi razziali, di lingua, di sesso o comunque collegati allo stato di handicap del lavoratore, alla sua età, al suo orientamento sessuale o alle sue convinzioni personali.
Costituiscono eccezioni a tali motivi di nullità e divieti di licenziamento:
- la colpa grave della lavoratrice/del lavoratore integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro,
- la cessazione dell’attività aziendale,
- l’ultimazione della prestazione a cui la lavoratrice/il lavoratore era addetta/o ovvero
- la scadenza del termine apposto al contratto di lavoro e l’esito negativo del periodo di prova.
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