La legge del 5 febbraio 1992 n. 104 è nota come “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
La legge 104/1992 all’art. 3 delinea il proprio campo di applicazione fornendo la definizione di persona portatrice di handicap come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
L’art. 3 comma 3 L. 104/1992 definisce poi la condizione di handicap grave che si ha “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” Nel definire il campo di applicazione della normativa, occorre innanzitutto chiarire che la stessa si rivolge esclusivamente alla persone portatrici di handicap come sopra definite e non agli invalidi civili per i quali l’ordinamento predispone altre agevolazioni.
La legge 104/1992 trova applicazione a tutti i soggetti che abbiano domicilio o stabile dimora nel territorio italiano e dunque anche agli stranieri e agli apolidi nonché ai familiari che assistono il soggetto portatore di handicap. Al fine di ottenere i permessi e le agevolazioni previsti dalla legge il soggetto deve inoltrare domanda di riconoscimento della disabilità all’Inps on line, collegandosi al sito dell’istituto, oppure avvalendosi dell’assistenza di patronati.
La condizione di disabilità viene accertata mediante una visita medica svolta dalle aziende sanitarie locali tramite una commissione operante presso ogni Asl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. La Commissione è inoltre integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di una serie di agevolazioni. In particolare in ambito lavorativo, assumono particolare rilevanza i permessi riconosciuti al disabile e alle persone che si occupano della sua assistenza, il diritto di rifiutarsi di prestare lavoro notturno, diritto a poter scegliere la sede di lavoro più vicina al rispettivo domicilio ed il divieto di trasferimento senza il consenso del lavoratore.
La legge 104/1992 prevede poi in favore del soggetto disabile ulteriori agevolazioni come il congedo straordinario, sgravi fiscali, deduzione integrale delle spese mediche, agevolazioni per l’acquisto di un’auto o di strumenti informatici, pensione anticipata. Le agevolazioni riconosciute al persona portatrice di handicap differiscono a seconda del grado di handicap e di invalidità riconosciuto. Tra le agevolazioni riconosciute dalla legge 104/1992 vi è il diritto a godere di permessi retribuiti. Nello specifico, il lavoratore dipendente che assista minori o parenti affetti da handicap in condizioni di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1994 ha diritto a fruire di permessi definiti “permessi Legge 104”. Ai sensi dell’art 33 comma 2 L. 104/1992 il lavoratore può assentarsi dal lavoro per 2 ore al giorno, se la durata della giornata lavorativa è superiore a 6 ore, o per un’ora al giorno se inferiore.
Il successivo comma 3 prevede poi che il lavoratore che assista un minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità può fruire di per 3 giorni di permesso al mese, anche continuativamente a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il lavoratore dipendente che assista il figlio minore con handicap grave ha diritto, fino a 3 anni di vita del bambino, ai suddetti permessi e al prolungamento del congedo parentale con indennità pari al 30% della retribuzione. Il periodo di congedo parentale tra congedo ordinario e prolungamento non può avere durata superiore a 3 anni. Successivamente, dai 3 ai 12 anni di vita del bambino, resta il diritto a fruire del congedo parentale fino ai 3 anni previsti dall’agevolazione e i 3 giorni di permesso retribuito.
Dei suddetti permessi retribuiti possono fruire anche i seguenti soggetti: la persona maggiorenne con handicap grave che sia lavoratore dipendente; il coniuge, i parenti gli affini entro il 2° grado; nonché i parenti fino al 3° grado, ma solo nel caso in cui i genitori abbiano più di 65 anni di età e soffrano di patologie invalidanti oppure siano deceduti o assenti. La Legge 104 del 1992 riconosce inoltre ai lavoratori portatori di handicap grave il diritto a poter scegliere la sede di lavoro più vicina al rispettivo domicilio. Gli stessi, inoltre, non possono venire trasferiti in un’altra sede senza il loro consenso, indipendentemente dalla sussistenza di motivazioni da parte dell’azienda. Tale facoltà di scelta della sede di lavoro è riconosciuta anche al familiare che assista la persona con handicap grave.
Il lavoratore dipendente che assista un familiare con handicap grave ha diritto di fruire di un congedo straordinario, sempre retribuito, che può durare al massimo 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Hanno diritto a godere di tale congedo retribuito anche i lavoratori disabili che assistano un altro familiare con handicap grave. Il lavoratore dipendente può inoltre fruire di un congedo non retribuito, sempre della durata di 2 anni, con il diritto di conservazione del posto di lavoro. I lavoratori con handicap grave possono, poi, opporre il proprio rifiuto a prestare lavoro notturno in quanto, in base alla Legge 104/1992, il dipendente beneficiario delle relative agevolazioni non può essere destinato al lavoro da svolgere durante le ore notturne se questo va contro la sua volontà.
Ai portatori di handicap grave, la legge 104/1992 estende le agevolazioni per l’acquisto di un’auto previste per disabili che hanno ridotte o nulle capacità motorie, sordi e non vedenti. Nello specifico i lavoratori portatori di handicap grave in occasione dell’acquisto di un’auto godono delle seguenti agevolazioni: una detrazione IRPEF del 19% del costo dell’auto (sino ad un massimo di 18.075,99 euro); l’esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà; nonché l’ esenzione permanente dal bollo auto e l’ IVA al 4% sul costo di acquisto.
Tali agevolazioni sono applicabili alle seguenti tipologie di veicoli: autovetture, autocaravan, autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici, e infine motocarrozzette. Ai portatori di handicap grave è inoltre riconosciuto il diritto di dedurre integralmente dal reddito le spese mediche generiche e di assistenza specifica. La Legge 104/1992 prevede, inoltre, che siano detraibili le seguenti spese sanitarie: l’acquisto di apparecchi correttivi, poltrone per inabili e minorati e altri ausili specifici; l’acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione; le spese mediche specialistiche.
Il portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104, ha diritto a delle agevolazioni nel caso di acquisto di un computer, un tablet, telefoni o altri sussidi informatici, nel caso in cui tali strumenti siano utili ad agevolare ed ampliare le sue possibilità di comunicazione, di informazione e di scrittura. La persona disabile ha diritto in tale caso ad una detrazione del 19% della spesa dall’IRPEF e dell’IVA agevolata al 4%. Nel caso in cui siano state sostenute le spese per l’abbattimento di barriere architettoniche la persona che si trovi in condizioni di handicap grave può fruire del cosiddetto bonus ristrutturazione con una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per compiere opere di ristrutturazione edilizia.
Tra le agevolazioni concesse dalla Legge 104/1992 vi è anche l’anticipo pensionistico. I lavoratori dipendenti che abbiano compiuto 63 anni di età e che hanno versato almeno 30 anni di contributi possono andare in pensione nel caso in cui abbiano assistito un familiare di 1° grado con handicap grave per almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda. In particolare ha diritto a fruire della cd Ape sociale il lavoratore che presti assistenza al coniuge o parte dell’unione civile, ad un parente di primo grado convivente o ad un familiare affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 Legge 104/1992.
L’APE si estende anche a coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La misura, definita ape sociale, scaduta il 31.12.2018, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2019 fino al 31.12.2019. La persona con handicap grave ha inoltre diritto ad ulteriori agevolazioni come l’aliquota IVA al 4% per l’acquisto di specifici prodotti editoriali; la franchigia (di 1.500.000 euro) sull’imposta sulle successioni e le donazioni; l’esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni.