Il preavviso di licenziamento
Nel caso in cui il licenziamento sia intimato sulla base di un giustificato motivo soggettivo o oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato osservando un periodo di preavviso. Trattasi di tutte quelle circostanze in cui il licenziamento è intimato a causa di una mancanza del lavoratore che non sia di gravità tale da impedire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro ovvero di quelle circostanze in cui il licenziamento è intimato per motivi economici o, comunque, inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa.
In tutte queste ipotesi, nel comunicare il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto al rispettare il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto. Ciò vale a dire che, in tali circostanze, il licenziamento avrà efficacia solamente una volta decorso un simile lasso di tempo.
In caso di mancanza, o inapplicabilità, del contratto collettivo è dato fare riferimento agli usi o all’equità. Qualora il licenziamento sia, invece, determinato da una giusta causa il datore di lavoro non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso.
Quant’è il preavviso per licenziare
In queste circostanze, infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene a causa di una mancanza del lavoratore talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. Nel caso in cui il datore di lavoro, anche se obbligato, intenda recedere senza preavviso questi è tenuto al pagamento, nei confronti del lavoratore, di un’indennità sostitutiva del preavviso di importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente nel suddetto periodo.
Trattasi di un importo omnicomprensivo, nel quale, per legge, è ricompreso ogni compenso corrisposto al lavoratore in via continuativa, ad esempio l’equivalente del vitto e alloggio. Non sono, invece, utili ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso i rimborsi spese percepiti dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro.
La malattia del lavoratore, sopraggiunta nel corso del periodo di preavviso, ne determina la sospensione. Ciò vale a dire che il decorso del periodo di preavviso si interrompe per tutta la durata della malattia, nei limiti del periodo di comporto, e ricomincia a riprendere al termine della stessa. In tal caso, il lavoratore percepirà, durante il periodo di malattia, la relativa indennità calcolata secondo le previsioni di legge. È fatto divieto al datore di lavoro di riconoscere al dipendente, in luogo del preavviso, un periodo di ferie. Il periodo di preavviso, infatti, non può essere assolutamente convertito in ferie.